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ROMA -
Le Regioni possono emanare leggi per contrastare il mobbing e lo
stress psico-sociale sui luoghi di lavoro, lasciando l'inquadramento
giuridico del fenomeno agli interpreti del diritto.
E' stato affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n° 22 del
27 gennaio 2006. Argomento il giudizio di legittimità costituzionale
della legge della Regione Abruzzo n° 26 dell'11 agosto 2004
("Intervento della Regione Abruzzo per contrastare e prevenire il
fenomeno mobbing e lo stress psico-sociale sui luoghi di lavoro"); il
ricorso era stato promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Per la Corte tale normativa locale, non introducendo una definizione
giuridica del mobbing, non viola l'articolo 117 della Costituzione
nella parte in cui rimette alle Regioni la sola emanazione delle
regole di dettaglio in materia di sicurezza del lavoro ed allo
Stato la definizione dei "principi fondamentali", che per il mobbing
non sono ancora stati adottati dal legislatore nazionale.
Il testo della sentenza
della Corte Costituzionale Corte
Costituzionale
Sentenza 27 gennaio 2006, n. 22
Repubblica Italiana
In nome del Popolo italiano
La Corte Costituzionale
composta dai Signori:
(omissis)
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Abruzzo 11 agosto 2004, n. 26 (Intervento della Regione Abruzzo per
contrastare e prevenire il fenomeno mobbing e lo stress psico-sociale
sui luoghi di lavoro), promosso dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, con ricorso notificato il 25 ottobre 2004, depositato in
Cancelleria il 2 novembre 2004 ed iscritto al n. 103 del registro
ricorsi 2004.
Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;
udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 2005 il Giudice relatore
Francesco Amirante;
uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Nucaro per il Presidente del
Consiglio dei Ministri e l'avvocato Sandro Pasquali per la Regione
Abruzzo.
Ritenuto in fatto
1.- Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato, in
riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere g) e l), e terzo
comma, nonché all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, la
legge della Regione Abruzzo 11 agosto 2004, n. 26, (Intervento della
Regione Abruzzo per contrastare e prevenire il fenomeno mobbing e lo
stress psico-sociale sui luoghi di lavoro).
Osserva il ricorrente che gli articoli 1 e 3 della legge impugnata
utilizzano ripetutamente l'espressione "fenomeni afferenti lo stress
psico-sociale ed il mobbing nei luoghi di lavoro" o espressioni
similari, senza però darne una definizione, ed in tal modo pongono
norme "in bianco", che rimettono cioè ad organi amministrativi il
compito ed il potere di integrare il disposto legislativo,
sostituendosi al legislatore statale, riconosciuto competente in
materia dalla sentenza n. 359 del 2003 di questa Corte.
Inoltre, gli articoli 2, 3, 4, e 5 della legge in esame, nel prevedere
strutture amministrative (centro di riferimento regionale, centri di
ascolto localizzati, organismo regionale tecnico-consultivo) e
relative funzioni, operano la scelta unilaterale di attribuire
preminenza agli apparati sanitari piuttosto che a quelli cui è
affidata la tutela e sicurezza del lavoro od a quelli competenti per
le attività produttive.
L'articolo 3, comma 3, e l'articolo 4, comma 3, della legge in esame
consentono poi ai predetti centri di riferimento e di ascolto di
"assumere" personale precario di non specificata qualificazione, con
il solo limite della "dotazione finanziaria assegnata".
Infine, la legge in esame non individua né l'ambito dell'"intervento
della Regione Abruzzo", né la tipologia dei "luoghi di lavoro",
rendendo in tal modo possibili ingerenze (non soltanto della Regione
ma anche di organizzazioni datoriali private o sindacali) nei rapporti
di lavoro pubblico statale, con invasione della competenza di cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.
Nel complesso la legge, oltre a disattendere il citato insegnamento di
questa Corte, omette di considerare la pluralità degli interessi
generali e la necessità di trovare un equilibrio tra essi, crea uno
strumento pervasivo e di non garantita neutralità per "interventi" nei
rapporti contrattuali di lavoro e nelle attività imprenditoriali e
delle pubbliche amministrazioni, ed inoltre introduce una disciplina
"territorialmente differenziata" in assenza di principi fondamentali
unificanti.
La legge censurata sarebbe perciò lesiva anche dell'articolo 117,
secondo comma, lettera l), e dell'articolo 118, primo comma, della
Costituzione.
Il denunciato contrasto con la riserva allo Stato della produzione
legislativa in materia di ordinamento civile si realizza attraverso
un'incidenza sui rapporti civilistici interpersonali del tutto
imprevedibile, in assenza di una definizione delle tipologie dei
"fenomeni" considerati; "fenomeni" che, in pratica, inevitabilmente si
tramutano in fattispecie di illecito contrattuale.
La legge, infine, viola l'articolo 117, terzo comma, Cost. (tutela
della salute, tutela e sicurezza del lavoro), non essendo ricollegata
a "principi fondamentali" posti dal Parlamento nazionale, al quale è
riservato il compito di definire il mobbing e lo stress psico-sociale,
di reperire un appropriato equilibrio tra i molteplici interessi
compresenti, ed anche di disegnare il quadro degli strumenti
organizzatori e delle relative funzioni.
2.- Nell'imminenza dell'udienza il ricorrente ha depositato una
memoria in cui osserva che, sulla base della citata sentenza n. 359
del 2003, è possibile ascrivere all'ambito dell'ordinamento civile
quanto attiene alla disciplina dei rapporti di lavoro ed alla
salvaguardia della dignità e dei diritti fondamentali del lavoratore,
mentre ciò che riguarda i riflessi degli atti vessatori sulla salute
fisica e psichica della persona riguarderebbe la tutela della salute e
la tutela e sicurezza del lavoro. La legge impugnata ha prodotto
inoltre norme organizzatorie che prevedono sportelli i quali si
aggiungono ai comitati paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva, senza farsi carico dell'eventuale duplicazione di
procedure e dei possibili contrasti.
Si ribadisce, infine, che la mancata definizione del mobbing da parte
della legge impugnata non vale ad escluderne l'illegittimità.
3.- Per la Regione Abruzzo è stato depositato un atto di
costituzione a margine del quale è conferita procura relativa ad un
ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso
altra legge della stessa Regione.
Considerato in diritto
1.- Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato, con
riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed l), e terzo
comma, nonché all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, la
legge della Regione Abruzzo 11 agosto 2004, n. 26 (Intervento della
Regione Abruzzo per contrastare e prevenire il fenomeno mobbing e lo
stress psico-sociale sui luoghi di lavoro), perché lederebbe la
competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento
civile nonché di ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali.
Il ricorrente sostiene, altresì, che la legge impugnata attiene anche
alla tutela della salute ed alla tutela e sicurezza del lavoro,
materie entrambe di competenza legislativa concorrente,
irragionevolmente privilegiando le strutture sanitarie e non
limitandosi a dettare la disciplina di dettaglio, pur in assenza di
una legislazione statale specifica sul fenomeno del mobbing.
A conforto delle proprie tesi il ricorrente richiama la sentenza di
questa Corte n. 359 del 2003, con la quale fu dichiarata
l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 11
luglio 2002, n. 16 (Disposizioni per prevenire e contrastare il
fenomeno del mobbing nei luoghi di lavoro).
2.- In via preliminare si rileva l'ammissibilità del ricorso,
ancorché esso concerna un'intera legge, in quanto l'omogeneità di
questa riguardo all'oggetto non genera incertezze sul contenuto delle
censure e quindi sui limiti e le ragioni dello scrutinio di
costituzionalità (v. sentenza n. 359 del 2003 e sentenze ivi citate
sul punto).
3.- Va invece dichiarata inammissibile - ai sensi degli
articoli 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 23, comma 1, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - la
costituzione in giudizio della Regione Abruzzo, per la quale è stato
depositato un atto privo della procura ad litem: la stessa risulta
infatti conferita in relazione ad un ricorso promosso dal Presidente
del Consiglio dei Ministri avverso la legge 5 agosto 2004, n. 22
recante "Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno
all'economia ittica" della medesima Regione.
4.- Nel merito il ricorso non è fondato.
Il richiamo alla sentenza n. 359 del 2003 non giova al ricorrente, per
la sostanziale diversità di contenuti tra la legge della Regione Lazio
n. 16 del 2002, dichiarata costituzionalmente illegittima, e la legge
della Regione Abruzzo, oggetto del presente scrutinio.
Con la sentenza citata questa Corte rilevò in primo luogo che il
fenomeno del mobbing, emerso nella vita sociale e unitariamente
considerato nell'ambito delle scienze sociali, era ancora privo di una
specifica disciplina legislativa statale, ma era venuto in evidenza in
controversie decidendo le quali i giudici comuni lo avevano
ricondotto, per alcuni suoi aspetti, sotto le previsioni dell'articolo
2087 cod.civ. In tale decisione la Corte affermò inoltre che la
normativa in materia di mobbing può avere una pluralità di oggetti.
Essa può riguardare la prevenzione e repressione dei comportamenti dei
soggetti attivi del fenomeno, le misure di sostegno psicologico e, se
del caso, l'individuazione delle procedure per accedere alle terapie
di tipo medico di cui la vittima può avere bisogno nonché il regime
degli atti o comportamenti posti in essere da quest'ultima come
reazione a quanto patito.
La Corte osservò quindi che, avuto riguardo alla condotta degli agenti
- di coloro cioè che pongono in essere gli atti e comportamenti
vessatori nei confronti del lavoratore, nei quali si concretizza il
fenomeno del mobbing - la relativa disciplina rientra essenzialmente
nell'ordinamento civile. Allo Stato spetta, pertanto, la competenza a
dettare la definizione del mobbing ove e quando lo ritenga opportuno.
In riferimento alle conseguenze prodotte dagli atti e comportamenti
vessatori, la Corte diede atto che nella giurisprudenza erano emersi i
profili attinenti alla salute del lavoratore che assumeva di esserne
stato destinatario e alla qualificazione degli atti da lui compiuti,
ricollegabili a detti comportamenti e riconducibili sotto le
previsioni dell'articolo 2087 C.c.; profili in relazione ai quali la
disciplina del mobbing era riconducibile alla tutela della salute e
alla tutela e sicurezza del lavoro o ancora all'ordinamento civile.
Alla stregua di siffatte premesse la Corte valutò la legge della
Regione Lazio allora impugnata e ne ritenne l'illegittimità
costituzionale precipuamente perché essa era tutta imperniata su
un'autonoma definizione di mobbing e su una esemplificazione dei
comportamenti in cui il fenomeno poteva concretizzarsi, elementi
questi che non le spettava di formulare con riguardo ai parametri
evocati e che non erano in armonia con atti comunitari.
Ulteriori ragioni di illegittimità furono rinvenute nella disciplina
di aspetti del fenomeno attinenti ai rapporti intersoggettivi tra
lavoratore e datore e a comportamenti di questo integranti
inadempimento degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro.
La Corte rilevò anche che la legge regionale, nel disciplinare profili
del fenomeno mobbing rientranti nella tutela della salute, non si era
limitata alla formulazione di disposizioni di dettaglio, ma aveva
anche stabilito principi fondamentali.
5.- La legge della Regione Abruzzo oggetto del presente
scrutinio non contiene alcuno degli elementi che condussero la Corte,
sulla base dei principi sopra ricordati, a dichiarare l'illegittimità
della legge n. 16 del 2002 della Regione Lazio.
In primo luogo, la legge dà per presupposta la nozione dei
comportamenti costituenti mobbing e non formula di questo fenomeno né
una definizione generale, né esemplificazioni.
Di ciò si duole il ricorrente, assumendo trattarsi di norme in bianco
il cui riempimento viene rimandato a successivi atti anche di natura
amministrativa.
In realtà la legge, rinunciando a formulare una propria definizione
del mobbing, si riferisce a quegli elementi, come si è visto, già
desumibili non da una specifica disciplina, bensì dalle esistenti
normative statali riguardanti materie in cui il complesso fenomeno si
manifesta, normative che i giudici comuni hanno avuto presenti nelle
controversie il cui oggetto era costituito dal mobbing in uno o più
dei suoi molteplici aspetti.
Se poi l'inesistenza di una definizione di questo dovesse condurre la
Regione Abruzzo all'emanazione di atti amministrativi esulanti dalle
proprie competenze o comunque contrastanti con parametri
costituzionali, per la repressione di tali fenomeni l'ordinamento
conosce gli opportuni rimedi di giustizia costituzionale e comune.
La principale censura mossa alla legge non coglie, quindi, nel segno.
Neppure fondate sono le censure concernenti le disposizioni della
legge impugnata le quali prevedono l'istituzione di un centro di
riferimento regionale presso l'Asl di Pescara e di centri di ascolto
presso tutte le Asl della Regione e contengono l'indicazione dei
compiti di questi (articoli 2, 3 e 4 della legge).
Le doglianze del ricorrente si sostanziano nell'aver la legge
privilegiato le strutture sanitarie rispetto agli organi preposti alla
tutela e sicurezza del lavoro.
Ora, anche a voler trascurare ogni rilievo sulla genericità delle
censure, a dimostrarne l'infondatezza si osserva che i compiti
affidati a tali centri attengono principalmente al rilevamento e alla
valutazione delle conseguenze degli atti e comportamenti vessatori
sulla salute dei lavoratori ed alla predisposizione di misure di
sostegno per loro e per le loro famiglie, vale a dire ad uno degli
oggetti possibili della normativa in tema di mobbing, come enucleati
nella citata sentenza n. 359 del 2003. In coerenza all'espletamento di
siffatti compiti, ai suindicati centri è destinato in larga prevalenza
personale del comparto sanitario.
Al riguardo il ricorrente si duole della mancata specificazione del
livello di qualificazione posseduto da detto personale e
dell'eventuale carattere precario del relativo rapporto. Tali censure,
oltre a risultare scarsamente comprensibili alla luce dei parametri
evocati, non sono fondate: la possibilità di avvalersi, oltre che di
dipendenti delle Asl, anche di lavoratori con contratti di
collaborazione o in regime di convenzione, è coerente con i compiti
previsti sia per il centro di riferimento regionale (articolo 3,
ultimo comma) sia per i centri di ascolto localizzati (articolo 4,
ultimo comma), mentre il loro impiego fa capo ai rispettivi poteri di
organizzazione.
Non è superfluo inoltre rilevare che la legge istituisce anche un
organismo regionale tecnico consultivo presso l'Assessorato del lavoro
del quale fanno parte - oltre a rappresentanti dei sindacati, dei
lavoratori, dei datori di lavoro ed al responsabile del centro di
riferimento e ad un dirigente della direzione sanità - anche dirigenti
di altre direzioni, il Presidente della commissione pari opportunità
ed un consigliere di parità (articolo 5 della legge).
Nessuna irragionevolezza si riscontra pertanto nelle indicate
disposizioni, né alcuna invasione nella organizzazione
dell'amministrazione statale o di enti pubblici nazionali.
Si osserva, infine, come non assuma alcun rilievo il rischio -
paventato dal ricorrente - dell'eventuale duplicazione di procedure
che la legge regionale introdurrebbe rispetto a quanto previsto dalla
contrattazione collettiva. Come avverte lo stesso ricorrente, le
previsioni della fonte pattizia attengono ai rapporti inter partes e
disciplinano ambiti di esclusiva competenza contrattuale.
In conclusione può dirsi che la legge impugnata non ha oltrepassato i
limiti della competenza che già questa Corte ha riconosciuto alle
Regioni quando ha affermato che esse "possono intervenire con propri
atti normativi anche con misure di sostegno idonee a studiare il
fenomeno in tutti i suoi profili e a prevenirlo o limitarlo nelle sue
conseguenze" (v. sentenza n. 359 del 2003).
Per questi motivi
la Corte Costituzionale
dichiara inammissibile la costituzione in giudizio della Regione
Abruzzo;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della
legge della Regione Abruzzo 11 agosto 2004, n. 26 (Intervento della
Regione Abruzzo per contrastare e prevenire il fenomeno mobbing e lo
stress psico-sociale sui luoghi di lavoro), sollevata dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo
comma, lettere g) ed l), e terzo comma, ed all'articolo 118, primo
comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 23 gennaio 2006.
Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2006. |